Patrimonio Rilancio, come funzionerà lo scudo di Cdp per le aziende anche quotate - EVENTI NEWS

giovedì 19 novembre 2020

Patrimonio Rilancio, come funzionerà lo scudo di Cdp per le aziende anche quotate

 

Ecco la bozza di regolamento del nuovo strumento di Cassa depositi e prestiti, “Patrimonio Rilancio”, che potrà effettuare anche investimenti diretti in imprese strategiche e di rilevante interesse nazionale.

 

Patrimonio Rilancio (risorse del Mef gestite da Cdp) potrà effettuare anche investimenti diretti in imprese strategiche e di rilevante interesse nazionale.

E’ quanto emerge dalla bozza di regolamento del nuovo strumento di Cassa depositi e prestiti che consente operazioni di questo tipo nel caso di società richiedenti che abbiano “in via cumulativa” azioni quotate su Borsa Italiana con capitalizzazione oltre i 250 milioni, flottante maggiore del 25%, volume medio giornaliero degli scambi delle azioni nei 6 mesi precedenti l’intervento sopra il milione di euro.

GLI INTERVENTI DIRETTI DI CDP

Gli interventi possono essere effettuati tramite acquisto di prestiti obbligazionari convertibili e acquisti di azioni sul mercato primario e secondario e devono avere un legame con gli obiettivi di politica industriale.

INTERVENTI INDIRETTI CON IL PATRIMONIO RILANCIO DI CDP

Patrimonio Rilancio può realizzare anche interventi indiretti in imprese quotate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, con capitalizzazione inferiore a 250 milioni; in questo caso può sottoscrivere quote di OICR che investono esclusivamente in società di medio-piccola capitalizzazione operanti in Italia.

AUMENTI DI CAPITALE

Patrimonio Rilancio potrà intervenire a sostegno delle imprese partecipando ad aumenti di capitale, ma anche sottoscrivendo prestiti obbligazionari con obbligo di conversione o subordinati convertibili, nonché subordinati. Lo prevede la bozza di regolamento del nuovo strumento gestito da Cassa Depositi e Prestiti e previsto dal decreto Rilancio.

TEMPI E MODI DELLA SOTTOSCRIZIONE

La sottoscrizione delle prime tre tipologie di contratti dovrà essere effettuata entro il 30 giugno 2021, mentre per i contratti relativi a prestiti obbligazionari subordinati vale la scadenza del 31 dicembre 2020. L’intervento e’ negato nel caso di carenza anche di uno solo dei requisiti di accesso previsti o di non conformità con i termini e le condizioni previste dal regolamento.

DOSSIER BOND

Patrimonio Rilancio potrà emettere bond e altri strumenti di debito, prevede la bozza di regolamento del nuovo strumento gestito da Cassa depositi e prestiti che dovrà finanziarsi per poter sostenere le imprese che ne faranno richiesta. Ma a questo scopo è previsto anche che Cdp sia autorizzata a porre in essere con Patrimonio Rilancio operazioni di finanziamento, anche garantite da titoli di Stato, operazioni di vendita, permuta o altre operazioni aventi ad oggetto tali titoli; per averne la piena ed esclusiva titolarità Cdp potrà desegregare i titoli di Stato nella disponibilità di Patrimonio Rilancio, trasferendoli al suo patrimonio. I bond emessi da Patrimonio Rilancio potranno essere sottoscritti da investitori anche non qualificati, saranno ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari di Patrimonio Rilancio sono anche società per azioni quotate, comprese le forme cooperative, assicurative e gli istituti di pagamento, con sede in Italia e fatturato superiore a 50 milioni. Lo prevede la bozza di regolamento del nuovo strumento gestito da Cassa depositi e prestiti e previsto dal decreto Rilancio. I beneficiari devono trovarsi in condizioni di regolarità contributiva e fiscale e non devono aver ricevuto e non rimborsato o depositato in conti bloccati aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea; causa di esclusione è anche eventuale infrazione della normativa antimafia e altri illeciti amministrativi, così come la condanna a carico di soci e amministratori, negli ultimi cinque anni, per reati di evasione fiscale e altri delitti commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente. Nel caso in cui la società beneficiaria appartenga a un gruppo, per la determinazione del fatturato si fa riferimento al valore dei ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all’interno del gruppo. Il regolamento stabilisce che i requisiti vadano mantenuti fino all’integrale rimborso dell’intervento.

IL TESTO INTEGRALE DELLA BOZZA

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CHE COSA HA DETTO DI RECENTE IL MINISTRO GUALTIERI IN AUDIZIONE SUL PATRIMONIO RILANCIO:

Ho già avuto alcune occasioni di presentare in Parlamento le finalità di questa misura, che è un tassello di un più ampio mosaico di interventi che puntano a favorire la ricapitalizzazione, agevolare la ripartenza e garantire la salvaguardia delle imprese – in questo caso, per questa specifica misura, delle imprese medie e grandi – anche con misure innovative, nella cornice del Quadro Temporaneo della Commissione europea.

La costituzione del “Patrimonio Rilancio” in CDP consentirà di supportare la ricapitalizzazione di società per azioni con sede in Italia (escluse banche e assicurazioni) che abbiano un fatturato superiore ai 50 milioni di euro.

La scelta della costituzione di un patrimonio destinato è stata ritenuta preferibile rispetto ad altre possibili soluzioni (tra cui, per esempio, la costituzione di un fondo da affidare in gestione a CDP ovvero la previsione di una garanzia sull’operatività di CDP) perché a nostro giudizio combina la natura pubblica delle risorse con l’expertise di Cassa Depositi e Prestiti garantendo, allo stesso tempo, la valorizzazione di questa expertise nel quadro, appunto, di un presidio pubblico sulla loro gestione.

L’intervento nasce con l’obiettivo di favorire la patrimonializzazione delle imprese, in un momento particolarmente delicato, e di sostenerne la ripresa, senza alterare i meccanismi di mercato.

Come è noto, per rendere operativo il Patrimonio Rilancio è necessaria l’emanazione del decreto previsto dall’articolo 27, comma 5, del decreto legge 34/2020, ormai convertito in legge.

L’elaborazione del decreto attuativo è stata immediatamente avviata, dopo il varo del Decreto Rilancio, in parallelo con l’interlocuzione preliminare con la Commissione europea in modo da avere un preventivo assenso sulla notifica, che è naturalmente necessaria per la normativa europea, ed è prevista anche dallo stesso articolo 27 del Decreto Rilancio.

Questa interlocuzione ha richiesto un particolare impegno, per l’esigenza di calibrare al meglio la strumentazione del Patrimonio Destinato rispetto a quanto era definito dal Temporary Framework.

Questo perché il Temporary framework, come ho accennato, stabilisce il perimetro di queste misure e definisce, tuttavia, dei meccanismi molto complessi e in un certo senso piuttosto rigidi; meccanismi che, se ci fossimo limitati a trasporli nel Decreto, avrebbero probabilmente consentito dei tempi più rapidi, ma in questo modo avremmo poi anche ritrovato delle modalità di attuazione del Patrimonio Destinato che avrebbero rischiato di essere poco efficaci e poco praticabili.

Quindi, abbiamo fatto ciò che è stato fatto da quasi tutti i Paesi, ad eccezione di uno: cioè abbiamo deciso di non trasporre semplicemente gli articoli del TF, che definiscono delle condizioni molto rigide, ma abbiamo avviato un dialogo, e abbiamo quasi concluso, in parallelo con gli altri Paesi, per adattare il testo del TF, e quindi individuare delle modalità di attuazione che non erano quelle puramente previste, ma che, sulla base di quelle indicazioni, adattavano questo strumento alle esigenze del nostro Paese e in generale al funzionamento dell’economia, in modo da renderlo utile e utilizzabile.

Nel merito, il provvedimento deve indicare il tipo di strumenti finanziari tramite la cui sottoscrizione si realizzeranno in concreto gli interventi.

Naturalmente, il primo elemento è stata la distinzione fra interventi posti in essere a condizioni di mercato, che non richiedono l’autorizzazione della Commissione Europea, e quelli di aiuto, che però devono rientrare nel perimetro di ciò che la Commissione Europea rende temporaneamente realizzabile per effetto della crisi da Covid-19, e che altrimenti, in condizioni di mercato normali, non sarebbero permessi.

In questo secondo ambito, abbiamo dovuto, appunto, muoverci all’interno di questo perimetro che definisce molto dettagliatamente le condizioni per il rafforzamento patrimoniale delle imprese impattate dalla pandemia. Il Temporary Framework contempla solo due tipi di interventi: la sottoscrizione di azioni e la sottoscrizione di strumenti ibridi automaticamente convertiti in azioni nel caso in cui alla scadenza l’impresa beneficiaria non sia ancora in grado di rimborsare i titoli. Nella interlocuzione con la Commissione europea l’Italia ha proposto di aggiungere a queste due tipologie di strumenti, cioè le azioni e il cosiddetto convertendo, anche degli ibridi convertibili, (l’opzione della conversione dei quali è nelle mani del sottoscrittore) che non sono esplicitamente contemplati dal TF e che sono al tempo stesso più convenienti per l’impresa e offrono maggiori salvaguardie per lo Stato.

Inoltre, la seconda questione che abbiamo affrontato, e questa è stata ormai risolta, è stata quella della individuazione della platea delle imprese ammissibili.

Come è noto, il Temporary Framework prevede dei criteri di ammissibilità piuttosto stringenti. In primo luogo si prevede che “gli Stati membri possono erogare un sostegno pubblico sotto forma di strumenti di capitale e/o strumenti ibridi di capitale a favore di imprese che si trovano in difficoltà finanziarie a causa della pandemia di Covid-19” e si dispone che “Una misura di ricapitalizzazione Covid-19 deve soddisfare le seguenti condizioni:

  1. senza l’intervento dello Stato il beneficiario fallirebbe o avrebbe gravi difficoltà a mantenere le sue attività. Tali difficoltà possono essere rivelate dal deterioramento, in particolare, del rapporto tra debito e patrimonio netto del beneficiario o da indicatori analoghi;
  2. è nell’interesse comune intervenire. L’intervento può essere motivato dall’intento di evitare difficoltà di ordine sociale e un fallimento del mercato a causa di considerevoli perdite di posti di lavoro, dall’uscita dal mercato di un’impresa innovativa o di importanza sistemica, dal rischio di perturbazione di un servizio importante o da situazioni analoghe debitamente giustificate dallo Stato membro interessato;
  3. il beneficiario non è in grado di reperire finanziamenti sui mercati a condizioni accessibili e le misure orizzontali esistenti nello Stato membro interessato per coprire il fabbisogno di liquidità sono insufficienti per garantirne la redditività; e
  4. il beneficiario non è un’impresa che era già in difficoltà il 31 dicembre 2019 (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria).”

Poiché dalle analisi svolte risulta che le società non finanziarie con un fatturato superiore a 50 milioni e non in difficoltà alla fine del 2019, cioè quelle che soddisfano i requisiti di base dell’articolo 27 del DL Rilancio, erano circa 2.900, è stata proposta ai servizi della Commissione europea una metodologia volta a identificare ex ante l’universo delle società non finanziarie in grado di soddisfare tutti i requisiti del quadro normativo, al fine di accelerare le verifiche da parte di CDP, e avere quindi una procedura a sportello più rapida.

Questo perché, altrimenti, si sarebbe richiesto a Cdp di fare, una per una, questa verifica di eligibility, e questo naturalmente avrebbe allungato i tempi.

I tempi per l’erogazione delle misure di aiuto sono infatti contenuti: per questo tipo di interventi il Temporary Framework indica come termine ultimo il 30 giugno 2021 e quindi rende difficile una metodologia – e questo rappresenta, tra virgolette, un limite del TF – che preveda un’analisi ex ante caso per caso.

Per questo c’è stata una discussione ampia e articolata con la Commissione Europea per individuare un indicatore quantitativo specifico che consenta di identificare le imprese ammissibili con una metodologia ex ante solida e difendibile e quindi più rapida. Su questo punto il confronto si è ora chiuso positivamente.

L’altro elemento di discussione e di negoziato con la Commissione Europea ha riguardato il possibile terzo strumento, da affiancare a equity e convertendo. È stato infatti proposto alla Commissione europea uno strumento convertibile, con caratteristiche idonee a conseguire un migliore allineamento di interessi fra impresa beneficiaria e Stato rispetto allo schema dello strumento ibrido previsto nel Temporary Framework, con due vantaggi: da una parte il rendimento sarebbe più contenuto rispetto al convertendo, dall’altro lo Stato parteciperebbe all’eventuale upside e godrebbe di una maggiore protezione nel caso di downside. Ogni caratteristica dello strumento proposto è stata oggetto di meticolosa e approfondita analisi da parte dei servizi della Direzione Concorrenza della Commissione europea e questo ha richiesto del tempo, tuttavia siamo ormai, auspico, in dirittura d’arrivo; ci sono ancora aperti solo alcuni dettagli, quindi confidiamo di poter finalmente concludere questa interlocuzione e predisporci poi a una notifica con accettazione rapida e certa.

Concludo sul tema aiuti di Stato ricordando che lo strumento è stato pensato nel pieno dell’emergenza, per essere impiegato nella fase “due”. In questo senso abbiamo fatto bene, visti i tempi che poi ci sono stati per il negoziato con la Commissione, ad avvantaggiarci e a inserirlo già nel Decreto Rilancio, per essere pronti per l’autunno e per i primi mesi del prossimo anno, cioè per quelli che realisticamente saranno i momenti utili per uno strumento che non è più uno strumento di liquidità immediata ma è uno strumento di capitalizzazione. Deve, quindi, essere pronto per l’autunno e per i primi mesi dell’anno, e siamo stati tra i primi, infatti, a prevederlo nelle misure prese durante la pandemia e abbiamo potuto intraprendere questo negoziato che si è reso necessario perché altrimenti, con una trasposizione rigida, avremmo poi rischiato di avere uno strumento poco utilizzabile e quindi non pienamente utile per le imprese. A questo punto, contiamo di concludere rapidamente questa fase finale; poi ci sarà naturalmente il passaggio parlamentare, che legittimamente il Parlamento ha chiesto di poter svolgere, ma che fortunatamente richiede dei tempi contenuti, per poi avere questo strumento operativo sapendo che esso sarà applicabile fino al 30 giugno 2021, oltre quindi il 31 dicembre 2020, scadenza che riguarda altri aspetti delle misure straordinarie, come i prestiti garantiti, mentre questo strumento, essendo pensato proprio per una fase successiva a quella della liquidità immediata è, appunto, applicabile fino al 30 giugno 2021.

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